In particolare, il denunciante accusava le parti in causa di aver posto in essere atti persecutori e mobbing finalizzati alla sua emarginazione, nonché di aver posto in essere condotte di favoreggiamento a vantaggio del collega dell’opponente Antonuccio Lorenzo, rispetto al quale il denunciante aveva segnalato, in più occasioni, dei comportamenti vessatori e per i quali lamentava il mancato avvio, da parte del Segretario Comunale, di un procedimento disciplinare volto a neutralizzare siffatte condotte.
Secondo la difesa degli indagati, avv. Rosanna Sofia e avv. Giuseppe Ciminata per il Sindaco e avv. Ilaria Donato per il vicecomandante, le scelte operate dal Sindaco del Comune di Oliveri, non integrano gli estremi della fattispecie di abuso di ufficio mancando, in capo a quest’ultimo, il dolo intenzionale diretto ad arrecare un danno ingiusto al querelante, elemento psicologico invece necessario ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio. Per quanto attiene, altresì, al mancato avvio del procedimento disciplinare a carico dell’attuale vicecomandante, la difesa osserva come il semplice inadempimento di un dovere funzionale all’interno dell’organizzazione della p.a. non integra il reato di omissione di atti d’ufficio e pertanto nessun rimprovero può essere mosso nei confronti degli indagati.
Il giudice Molina ha così accolto le difese degli indagati e disposto l’archiviazione del procedimento in assenza di elementi tali da configurare una ragionevole previsione di condanna, rigettando, altresì, ogni pretesa invocata dalla difesa dell’opponente.