Le precisazioni degli avvocati sulla sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso di Antonino Antonuccio

- Cronaca

L’avvocato Ugo Colonna, parte civile nel procedimento a carico di Antonino Antonuccio per il reato di falsa testimonianza aggravata dal fine mafioso, vuole precisare alcuni passaggi importanti nella vicenda.

L’imputato era accusato di aver costruito false accuse rivolte a Maurizio Marchetta riguardanti fatti mai accaduti, e frutto di concertazione con i massimi esponenti del gruppo mafioso “dei barcellonesi”, al fine di screditare lo stesso Marchetta, fonte di accusa nel processo Sistema.

“L’articolo – afferma l’avvocato Colonna – non riporta la notizia in modo completo e inserisce riferimenti come se l’annullamento della Cassazione abbia riguardato le condotte devianti commesse da Antonuccio. Al contrario il ricorso per Cassazione proposto dall’Antonuccio non ha riguardato affatto la condotta di quest’ultimo in ordine alla falsità del contenuto delle accuse rivolte contro Marchetta, così come accertato nella sentenza della Corte di Appello di Messina e prima dal Gup distrettuale. Nell’impugnazione Il difensore di Antonuccio, l’avv. Giuseppe Calabrò, ha evidenziato esclusivamente che il suo assistito ha commesso la callida attività deviante finalizzata a favorire la mafia è stata espressione di un sentimento di paura e che il suo agire deviante non intendeva favore l’associazione mafiosa “dei barcellonesi”, ma al più un singolo mafioso. Il giudice del rinvio dovrà adesso accertare per stabilire se Antonuccio con la sua accertata condotta delittuosa abbia inteso favorire l’intera organizzazione mafiosa o il singolo associato”.

Sull’esito del procedimento davanti alla Corte di Cassazione Sesta Sezione Penale interviene anche l’avvocato difensore dell’imputato Pinuccio Calabrò: “La futura motivazione della sentenza di annullamento con rinvio darà contezza del profilo valutativo di accoglimento. V’è da precisare che la censura in diritto mossa dalla difesa era diretta a confutare la sussistenza dell’aggravante speciale del metodo mafioso di cui all’art.416 bis co.1 c.p.,  nella fattispecie “dell’agevolazione mafiosa” (quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose), ritenendola, secondo costanti arresti giurisprudenziali, non configurabile con i ritenuti riflessi di responsabilità oggettiva enunciati dalla Pubblica Accusa,  ma, come reiteratamente sostenuto nei vari gradi di giudizio, configurabile solo se connotata da natura soggettiva e caratterizzata dal dolo intenzionale. La Cassazione ha deciso di annullare con rinvio, accogliendo le doglianze difensive, sarà l’apparato motivazionale a dare contezza del giudizio degli Ermellini. La deduzione difensiva verosimilmente accolta (manca la motivazione) avrà incisivi riflessi sulla determinazione quantitativa della pena, vuoi sulle modalità di esecuzione della stessa, se in stato detentivo o  di libertà con affidamento in prova ai servizi sociali“.