La Corte d’Appello di Messina ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Pinuccio Calabrò e Fabio Marchetta, disponendo l’assoluzione per un giovane barcellonese accusato di aver cagionato gravissime lesioni personali al figlio neonato. L’imputato, secondo la Procura, avrebbe provocato, mediante violenti scuotimenti, una serie di ematomi cerebrali con danni neurologici al piccolo, perché non la smetteva più di piangere. L’accusa era aggravata così dai futili motivi.
La vicenda risale al gennaio 2018, quando furono gli stessi giovani genitori ad accompagnare al Pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto il figlioletto che non respirava bene. I medici in servizio, riscontrata la grave insufficienza respiratoria, disposero il trasferimento presso la terapia intensiva neonatale del policlinico di Messina, ove il giovane padre, nel ripercorre l’anamnesi, ammetteva che il giorno precedente, in un momento di forte stress emotivo, cullando al petto il bambino che da ore non smetteva di piangere, aveva mal gestito la situazione scuotendolo forse troppo energicamente. Grazie alle ammissioni del padre venne così definita la diagnosi di “sindrome dello scuotimento” o SBS “Shaken baby sindrome”, scongiurando conseguenze più gravi per il neonato. I sanitari somministrarono subito la giusta terapia, comunque relazionando l’accaduto alla Procura della Repubblica, che aprì un fascicolo d’ufficio.
Nel processo di primo grado, svolto con il rito abbreviato, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 3 anni di reclusione. In quella sede il g.u.p. di Barcellona ritenne il padre responsabile dell’accaduto, perché avrebbe agito “accettando consapevolmente il rischio di causare quelle gravi lesioni al proprio figlio”, aggravato con il “dolo eventuale”.
Gli avvocati difensori, nel processo tenuto davanti Corte d’Appello di Messina, hanno affrontato la tematica del difficile confine tra “dolo eventuale” e “colpa cosciente” in casi limite come questo, attraverso i principi -non sempre nitidi- elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione. I legali hanno sostenuto tesi di una responsabilità colposa del genitore, poiché certamente non voleva attentare all’incolumità del proprio bambino, ma, a causa della sua inesperienza, aveva agito con negligente superficialità. A supporto della loro difesa, gli avvocati hanno prodotto gli insegnamenti della letteratura medico-scientifica, secondo cui la sindrome da scuotimento è “la maldestra risposta di genitori impreparati innanzi al pianto inconsolabile del proprio figlio”. I giudici messinesi hanno accolto la posizione degli avvocati dell’imputato ed hanno riqualificato la condotta da dolosa a colposa, assolvendo il giovane padre per mancanza della necessaria querela di parte, quale condizione di procedibilità dell’azione penale nel reato di lesioni colpose. La nota positiva è pure che ad oggi il bambino sta bene ed ha quasi del tutto ripreso le sue facoltà psicofisiche.