DPCM, le nuove FAQ del governo: ecco tutte le regole sugli spostamenti tra regioni e altre novità

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Il governo ha pubblicato le nuove FAQ con le domande e i chiarimenti sulle misure in vigore dal 16 gennaio per ridurre il contagio da Covid-19 in Italia. Tante le domande, a cui dà risposta direttamente il governo e che fanno finalmente chiarezza sugli spostamenti verso le seconde case ma non solo: ci sono, adesso nero su bianco, anche le regole e i dettagli relativi ai limiti per l’asporto, gli  spostamenti per i funerali, le attività sportive e altro ancora.

Ecco cosa dicono le FAQ sul Dpcm del 16 gennaio e la risposta ai dubbi più comuni:

È POSSIBILE FARE RIENTRO NELLA COSIDDETTA “SECONDA CASA”? SE SÌ, CI SONO DEI LIMITI?

Le nuove FAQ spiegano che in zona gialla, arancione e rossa, è permesso il rientro presso la seconda casa, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma. Ciò è consentito soltanto a coloro che possano provare “di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.”

La prova deve essere resa mediante un titolo dal quale risulta la data certa dello spostamento (ad esempio la stipulazione di un contratto di locazione), anteriore al 14 gennaio 2021 oppure con autocertificazione.

Non è consentito il rientro presso la seconda casa con persone estranee al nucleo familiare convivente.

È CONSENTITO ANDARE A TROVARE AMICI O PARENTI?

In zona gialla sono permesse le visite ad amici o parenti una sola volta al giorno, entro i confini della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00. Le visite in casa altrui possono avvenire fino ad un massimo di due persone, senza contare i minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti con loro conviventi (fino al 5 marzo 2021).

In zona arancione e rossa valgono le stesse limitazioni, con la differenza che gli spostamenti sono limitati al territorio comunale.

A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, nel rispetto del coprifuoco, entro 30 km (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, ma è vietato spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

SE LAVORO IN UNA REGIONE E SONO RESIDENTE IN UN’ALTRA E IL PARTNER LAVORA IN UNA TERZA PUÒ RAGGIUNGERMI NELLA CITTADINA RESIDENZA? 

Solo se ha la residenza o il domicilio nel comune di destinazione o se in quel comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

I MIEI GENITORI, ANZIANI MA IN BUONA SALUTE, VIVONO IN UNA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA DIVERSA DALLA MIA. POSSO ANDARE A TROVARLI?

Fino al 15 febbraio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni (anche in zona gialla) se non per motivi di salute, lavoro e necessità. Quindi non si può andare a trovare un genitore o altro parente anziano in buona salute se costui vive in un’altra Regione.

Una deroga è concessa soltanto nel caso in cui lo spostamento serva a prestare assistenza ad una persona sola, gravemente malata e non autosufficiente, poiché tale ipotesi rientra tra i “motivi di necessità”.

SONO SEPARATO/DIVORZIATO, POSSO ANDARE A TROVARE I MIEI FIGLI MINORENNI ANCHE IN UN’ALTRA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA? POSSO RECARMI ALL’ESTERO PER GLI STESSI MOTIVI?

Il ricongiungimento genitori-figli è sempre permesso, a prescindere dalla regione di residenza. Ciò riguarda sia gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore sia per condurli presso di sé.

Per gli stessi motivi si può andare anche all’Estero ma, in tal caso, è necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari per verificare l’esistenza di particolari restrizioni.

SE ABITO IN UN COMUNE E LAVORO IN UN ALTRO, POSSO FARE “AVANTI E INDIETRO”?

Sì, anche in zona rossa e arancione dove gli spostamenti fuori dal Comune sono vietati. Questa ipotesi, infatti, rientra nelle comprovate esigenze lavorative. Serve l’autocertificazione.

POSSO USARE L’AUTOMOBILE CON PERSONE NON CONVIVENTI?

Anche in auto devono essere rispettate le misure di sicurezza: la distanza interpersonale e l’utilizzo della mascherina (tra passeggeri non conviventi).

È ammessa la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nell’ipotesi in cui la vettura sia dotata di un separatore fisico in plexiglas fra la fila anteriore e posteriore.

Nessuna di queste misure vale tra conviventi.

DURANTE I PROPRI SPOSTAMENTI, È CONSENTITO TRANSITARE NEI TERRITORI DELLE AREE CON RESTRIZIONI DIVERSE DALLA PROPRIA?

Non è vietato transitare in un’area con restrizioni diverse da quella di provenienza, sempre che lo spostamento sia motivato da ragioni di lavoro o studio, salute o necessità oppure per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune.

DEVO EFFETTUARE UNO SPOSTAMENTO GIUSTIFICATO DAI MOTIVI PREVISTI DAL DECRETO, MA NON AVENDO LA POSSIBILITÀ DI DISPORRE OVVERO DI CONDURRE UN MEZZO PRIVATO, POSSO FARMI ACCOMPAGNARE DA QUALCUN ALTRO?

La risposta a questo dubbio è sì. Chi non dispone di un mezzo proprio o non ha la patente di guida, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da altra persona munita di mascherina.

In questa circostanza lo spostamento dell’accompagnatore sarà giustificato.

I FUNERALI SI POSSONO SVOLGERE?

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Sono consentite anche le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento. Si agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i funerali dei parenti. «La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto  sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19».

Per quel che riguarda lo sport, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per quel che riguarda la sola area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”. Le Faq ricordano anche come restino chiusi i musei, mentre caccia e pesca sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune, vietate del tutto in area rossa.  Ricordiamo comunque che l’attività motoria è sempre consentita, solo all’aperto e in forma individuale, qualsiasi sia il colore della regione.

La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)”, nello specifico per tutte le aree. “La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. Se si vanno a leggere le rispettive sezioni delle Faq sulla zona arancione e rossa si nota come sia specificato che “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.