Falso positivo all’etilometro a causa della terapia per la sclerosi multipla, assolto automobilista

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La Corte d’Appello di Messina ha ribaltato la sentenza di primo grado e assolto un automobilista di Barcellona Pozzo di Gotto dall’accusa di guida in stato d’ebbrezza aggravata, revocando anche le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo.

La vicenda

L’episodio risale a qualche anno fa, quando un tamponamento avvenuto in via Moleti portò all’intervento dei Carabinieri per chiarire le responsabilità dell’accaduto. Durante i rilievi, gli agenti sottoposero i conducenti all’alcoltest, riscontrando che uno di loro presentava valori oltre il limite massimo consentito, rientrando nella cosiddetta “terza fascia” prevista dal Codice della Strada. A seguito di tale esito, la Procura contestò all’automobilista il reato di guida in stato d’ebbrezza aggravata.

Il processo di primo grado

Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., l’imputato, un 41enne del luogo, si è difeso con l’assistenza dell’Avv. Fabio Marchetta, il quale ha evidenziato un elemento determinante: l’uomo era affetto da sclerosi multipla e per il trattamento della patologia assumeva un farmaco sperimentale, Sativex, tramite vaporizzazione orale. Secondo la difesa, gli eccipienti contenuti nel medicinale avevano alterato il risultato dell’alcoltest, producendo un falso positivo.

A sostegno di tale tesi, l’avv. Fabio Marchetta ha chiamato a testimoniare il prof. Domenico Trombetta, tossicologo e docente di Farmacologia presso l’Università degli Studi di Messina. Nel corso del procedimento, il perito ha spiegato che l’etilometro rileva la presenza di molecole di etilene nell’aria espirata mediante raggi infrarossi, ma lo strumento non è in grado di distinguere tali molecole da altre simili, come il mentolo e il glicole propilenico, entrambe presenti nel Sativex. Ciò avrebbe determinato una misurazione errata del tasso alcolemico.

Nonostante la perizia tecnica, il Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Silvia Maria Spina, ha ritenuto vincolante il solo esito dell’etilometro e ha considerato come ulteriori elementi di prova lo stato fisico dell’imputato, tra cui l’alitosi alcolica e una deambulazione instabile, segnalati dai Carabinieri. Il Tribunale ha quindi condannato l’automobilista a quattro mesi di arresto, disponendo inoltre la confisca del veicolo e la sospensione della patente per un anno.

La sentenza d’Appello

La difesa ha quindi impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Messina, contestando le conclusioni del primo giudizio e ribadendo che i sintomi riscontrati dai Carabinieri non erano univocamente riconducibili a uno stato di ebbrezza. In particolare, l’avv. Marchetta ha sottolineato che la deambulazione incerta dell’imputato era una conseguenza della sclerosi multipla, mentre l’alitosi alcolica era riconducibile all’inalazione del farmaco Sativex, che contiene una piccola percentuale di alcol.

A supporto della tesi difensiva, l’avv. Marchetta ha richiamato un recente principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione in merito alla riforma del Codice della Strada, secondo cui, sebbene l’etilometro rappresenti una prova scientifica dello stato di ebbrezza, all’imputato deve sempre essere consentito di fornire elementi contrari che dimostrino possibili interferenze nel suo funzionamento. Il difensore ha inoltre fatto riferimento all’Allegato B del D.M. n. 196/1990, che individua alcune sostanze in grado di alterare i risultati dell’etilometro, pur senza considerare tale elenco tassativo.

Accogliendo integralmente le argomentazioni della difesa, la Corte d’Appello di Messina ha annullato la condanna e assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, revocando anche tutte le sanzioni accessorie.

Il caso – ha commentato l’avv. Marchetta – solleva un importante spunto di riflessione sull’affidabilità degli strumenti di rilevazione del tasso alcolemico e sulla necessità di considerare fattori alternativi che possano condizionare il loro esito. La decisione della Corte d’Appello di Messina rappresenta un significativo precedente giuridico per situazioni analoghe in cui la condizione medica di un soggetto può interferire con i test alcolemici, rendendo necessaria una valutazione più approfondita prima di emettere una condanna“.