Barcellona, domani la sentenza del TAR sulle elezioni amministrative

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Un momento di grande attesa a Barcellona Pozzo di Gotto per la sentenza del TAR Sicilia – sezione di Catania, che domani sarà chiamato ad emettere giudizio sulla vicenda delle elezioni amministrative del maggio 2026. Per Messina si attende invece il 20 ottobre per discutere i ricorsi e il risultato di Barcellona inizierà a fornire delle indicazioni anche sul destino della Città Metropolitana.

In particolare, la contestazione sollevata per Barcellona riguarda la mancata raccolta firme per la presentazione di alcune liste e la verifica di presunte anomalie contabili e di scrutinio.

Il ricorso: nel mirino l’ammissione di tre liste e le anomalie nello scrutinio

Nel ricorso, è contestata innanzitutto l’ammissione di tre liste collegate a Melangela Scolaro, ritenendo illegittima l’esenzione dalla raccolta delle firme sulla base di un’interpretazione dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale siciliana 7/1992 ritenuta non corretta.

Secondo la parte ricorrente, i voti ottenuti complessivamente dalle tre liste, 2.389, avrebbero avuto un peso determinante su un risultato deciso da appena 148 voti di scarto e sul superamento della soglia del 40 per cento che ha evitato il ballottaggio.

La nota richiama inoltre alcune presunte anomalie nelle operazioni di scrutinio, tra cui 60 voti contestati nella sezione 37, 25 schede nella sezione 39 e 22 schede attribuite a Scolaro nella sezione 9. Secondo i ricorrenti, anche questi elementi potrebbero incidere sul risultato finale.

Le tre ipotesi davanti al TAR

Alla luce delle richieste formulate nei ricorsi, la decisione del TAR potrebbe avere conseguenze differenti. La prima ipotesi potrebbe essere quella della correzione del risultato elettorale, con l’eventuale proclamazione di Barbera, attraverso l’esclusione dal computo dei voti riconducibili alle liste la cui ammissione viene contestata.

Una seconda possibilità è invece quella di un annullamento delle operazioni elettorali e della ripetizione del voto. È questa la soluzione che i ricorrenti collegano alla natura, a loro giudizio, non marginale delle contestazioni sollevate: l’eventuale irregolarità nell’ammissione delle liste avrebbe infatti inciso sulla composizione stessa dell’offerta politica sottoposta agli elettori.

La terza strada è quella di un approfondimento istruttorio. Il TAR potrebbe disporre verifiche sulla documentazione relativa all’ammissione delle liste e sulle operazioni di scrutinio, compreso il riconteggio dei voti nelle sezioni interessate dalle contestazioni.

Il principio della conservazione delle elezioni

Sul fronte opposto si colloca il principio della conservazione degli atti elettorali, richiamato nelle difese a sostegno della validità delle operazioni compiute.

Il punto centrale sarà quindi stabilire se le irregolarità denunciate siano tali da incidere concretamente sul risultato o sulla regolarità della competizione oppure se possano essere considerate vizi privi di effetti determinanti. È proprio in questo passaggio che assume rilievo la cosiddetta prova di resistenza, attraverso la quale il giudice amministrativo valuta la capacità dell’irregolarità contestata di modificare effettivamente l’esito della consultazione.

La decisione del TAR Sicilia, dunque, dovrà confrontarsi con due esigenze: da una parte la conservazione del risultato elettorale quando le irregolarità non risultino determinanti; dall’altra la necessità di intervenire quando eventuali vizi abbiano inciso in modo concreto sulla competizione.

Attesa per la sentenza del TAR

Il pronunciamento su Barcellona Pozzo di Gotto assume quindi particolare rilievo anche per il successivo contenzioso relativo alle amministrative di Messina, per il quale è fissata al 20 ottobre la discussione dei ricorsi.

L’esito del giudizio di Barcellona non determinerà automaticamente quello della vicenda messinese, ma potrebbe fornire indicazioni giurisprudenziali rilevanti sulle questioni oggetto del contenzioso. Sarà ora il TAR Sicilia – sezione di Catania – a stabilire se le contestazioni sollevate siano sufficienti per incidere sul risultato elettorale oppure se l’elezione di Melangela Scolaro debba essere confermata.