Arrivano le regole per chiedere il bonus vacanze, una misura prevista dal decreto Rilancio a favore delle famiglie con redditi ISEE non superiori a 40.000 euro. L’idea è quella di dare una mano a uno dei settori più toccati dalla crisi del coronavirus: il turismo.
Potrà essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Il bonus offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Tale somma verrà modulata in base al numero di componenti del nucleo familiari, quindi:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- per quelli composti da una persona sola, il bonus vacanze viene ancora dimezzato, scendendo a 150 euro.
Per richiedere l’agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA. È necessaria per l’accesso l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica.
Lo sconto può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto, può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia, è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore. Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
La struttura ricettiva dovrà verificare la validità del bonus inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l’importo del corrispettivo dovuto in una procedura web dedicata, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia (SPID, CIE, credenziali Entratel/Fisconline).
In caso di esito positivo del riscontro, il fornitore può confermare a sistema l’applicazione dello sconto. Il fornitore recupera lo sconto fatto sotto forma di credito d’imposta che potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo oppure potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia attraverso una procedura web dedicata.
